Art. 273 Identificazione degli utenti, localizzazione e caratteristiche tecniche della corrispondenza 133
1 Se sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto e se le condizioni di cui all’articolo 269 capoverso 1 lettere b e c del presente Codice sono soddisfatte, il pubblico ministero può esigere che gli siano forniti i metadati delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 8 lettera b della legge federale del 18 marzo 2016134 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomu-nicazioni (LSCPT) e i metadati postali ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettera b LSCPT relativi alla persona sorvegliata.135 2 L’ordine di fornire tali informazioni sottostà all’approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi. 3 L’ordine di fornire le informazioni può essere dato con effetto retroattivo fino a sei mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza. 133 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283). 135 Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |