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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° agosto 2023)
Art. 3Rispetto della dignità umana e correttezza
1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2 Le autorità penali si attengono segnatamente:
a.
al principio della buona fede;
b.
al divieto dell’abuso di diritto;
c.
all’imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d.
al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.