Art. 356 Procedura dinanzi al tribunale di primo grado
1 Se decide di confermare il decreto d’accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d’accusa è considerato come atto d’accusa. 2 Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d’accusa e dell’opposizione. 3 L’opposizione può essere ritirata fino alla conclusione delle arringhe. 4 Se l’opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l’opposizione è considerata ritirata. 5 Se il decreto d’accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura preliminare. 6 Se l’opposizione contesta soltanto le spese e le indennità o altre conseguenze accessorie, il giudice pronuncia in procedura scritta, eccetto che l’opponente chieda espressamente un’udienza. 7 Se contro più persone sono stati emessi decreti d’accusa che riguardano i medesimi fatti, è applicabile per analogia l’articolo 392. |