Art. 381 Legittimazione del pubblico ministero
1 Il pubblico ministero può ricorrere a favore o a pregiudizio dell’imputato o condannato. 2 Se prevedono un pubblico ministero generale e un pubblico ministero superiore, la Confederazione o i Cantoni determinano quale dei due è legittimato a ricorrere. 3 La Confederazione e i Cantoni designano le autorità legittimate a ricorrere nell’ambito della procedura penale in materia di contravvenzioni. 4 Il pubblico ministero della Confederazione può interporre ricorso contro le decisioni cantonali se:
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