Art. 410 Ammissibilità e motivi di revisione
1 Chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se:
2 La revisione per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950189 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere chiesta se:
3 La revisione a favore del condannato può essere chiesta anche dopo la sopravvenienza della prescrizione. 4 La revisione limitata alle pretese civili è ammissibile soltanto se la legge di procedura civile del foro consente la revisione in materia civile. 190 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 289; FF 2021 300, 889). |