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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° agosto 2023)
Art. 413Decisione
1 Se ritiene che non sussistano i motivi di revisione addotti, il tribunale d’appello respinge l’istanza di revisione e revoca gli eventuali provvedimenti cautelari.
2 Se ritiene fondati i motivi di revisione addotti, il tribunale annulla in tutto o in parte la decisione impugnata e:
a.
rinvia la causa all’autorità da esso designata, per nuovo esame e giudizio; o
b.
emana esso stesso una nuova decisione, in quanto lo consenta lo stato degli atti.
3 Se dispone il rinvio, il tribunale d’appello determina in che misura i motivi di revisione accertati annullano il giudicato e l’esecutività della decisione impugnata e a quale fase vada riaperto il procedimento.
4 Se sono adempiute le relative condizioni, il tribunale d’appello può provvisoriamente porre o mantenere in carcere di sicurezza l’imputato.