Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 82 Limitazioni dell’obbligo di motivazione
1 Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se:
2 Il tribunale di primo grado notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se:
3 Se solo l’accusatore privato domanda una sentenza motivata o interpone ricorso, il tribunale di primo grado motiva la sentenza soltanto nella misura in cui concerne il comportamento punibile che ha arrecato pregiudizio all’accusatore privato e le pretese civili dello stesso. 4 Nella procedura di ricorso, il giudice può rimandare alla motivazione della giurisdizione inferiore per quanto concerne l’apprezzamento di fatto e di diritto dei fatti contestati all’imputato. |