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Art. 133 Designazione del difensore d’ufficio
1 Il difensore d’ufficio è designato da chi, nella relativa fase procedurale, dirige il procedimento. 1bis La Confederazione e i Cantoni possono demandare la scelta del difensore d’ufficio a un’altra autorità o a terzi.65 2 Nello scegliere il difensore d’ufficio è tenuto conto della sua idoneità e, possibilmente, dei desideri dell’imputato.66 65 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). 66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |