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Art. 103 Conservazione degli atti
1 Gli atti sono conservati almeno fino allo scadere del termine di prescrizione dell’azione penale e della pena. 2 Fanno eccezione i documenti originali acquisiti al fascicolo; essi vanno restituiti contro ricevuta agli aventi diritto appena la decisione sulla causa penale è passata in giudicato. |