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Art. 106 Capacità processuale
1 Le parti possono compiere validamente atti procedurali soltanto se hanno l’esercizio dei diritti civili. 2 Chi non ha l’esercizio dei diritti civili è rappresentato dal suo rappresentante legale. 3 Chi non ha l’esercizio dei diritti civili ma è capace di discernimento può esercitare, a fianco del rappresentante legale, i diritti procedurali di natura eminentemente personale. |