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Art. 108 Restrizioni del diritto di essere sentiti
1 Le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se:
2 Restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne dà motivo. 3 Le restrizioni vanno limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali. 4 Se il motivo della restrizione persiste, le autorità penali possono fondare le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma soltanto nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi. 5 Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata. |