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Art. 123 Quantificazione e motivazione
1 La pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all’articolo 119 e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati. 2 La quantificazione e la motivazione devono avvenire entro il termine impartito secondo l’articolo 331 capoverso 2 da chi dirige il procedimento.56 56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |