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Art. 125 Garanzia per le pretese nei riguardi dell’accusatore privato
1 Ad istanza dell’imputato, l’accusatore privato, purché non sia vittima ai sensi dell’articolo 116, deve prestare garanzie per i dispendi prevedibili causati dalle sue conclusioni sugli aspetti civili se:
2 Chi dirige il procedimento in giudizio decide sull’istanza.57 Stabilisce l’entità della garanzia fissando un termine per prestarla. 3 La garanzia può essere prestata in contanti oppure per il tramite di una banca o assicurazione con stabile organizzazione in Svizzera. 4 Successivamente la garanzia può essere aumentata, ridotta o soppressa. 57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |