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Art. 134 Revoca e sostituzione del difensore d’ufficio
1 Se il motivo della difesa d’ufficio viene meno, chi dirige il procedimento revoca il mandato. 2 Se il rapporto di fiducia tra l’imputato e il difensore d’ufficio si deteriora notevolmente oppure se per altri motivi non è più garantita una difesa efficace, chi dirige il procedimento designa un altro difensore d’ufficio. |