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Art. 146 Interrogatorio di più persone e confronti
1 Gli interrogandi sono sentiti separatamente. 2 Le autorità penali possono mettere a confronto diretto persone, comprese quelle che hanno facoltà di non rispondere. Sono fatti salvi i diritti speciali della vittima. 3 Le autorità penali possono obbligare a restare sul luogo dell’atto procedurale le persone che al termine dell’interrogatorio dovranno presumibilmente essere poste a confronto con altri. 4 Chi dirige il procedimento può escludere temporaneamente dall’udienza una persona se:
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