|  | 
| 
                            
                                
                                    Art. 15 Polizia 
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                             1 L’attività della polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nell’ambito del perseguimento penale è retta dal presente Codice. 2 La polizia indaga sui reati di propria iniziativa, su denuncia di privati e di autorità o su mandato del pubblico ministero; in tale ambito sottostà alla vigilanza e alle istruzioni del pubblico ministero. 3 Anche il giudice presso cui il caso è già pendente può impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia. | 

