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Art. 153 Misure speciali per la protezione delle vittime di reati contro l’integrità sessuale
1 Le vittime di reati contro l’integrità sessuale possono esigere che siano interrogate da una persona del loro stesso sesso. 2 Un confronto con l’imputato può essere ordinato contro la volontà della vittima soltanto se il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo. |