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Art. 154 Misure speciali per la protezione delle vittime minorenni
1 Ai sensi del presente articolo il termine minorenne designa la vittima che al momento dell’interrogatorio o del confronto non ha ancora compiuto i 18 anni. 2 Il primo interrogatorio del minorenne deve svolgersi al più presto possibile. 3 L’autorità può escludere dal procedimento la persona di fiducia che potrebbe esercitare un influsso determinante sul minorenne. 4 Qualora appaia che l’interrogatorio o il confronto potrebbe esporre il minorenne a una grave pressione psicologica, sono applicabili le seguenti regole:
5 Qualora appaia che la presenza dell’imputato durante l’interrogatorio potrebbe esporre il minorenne a una grave pressione psicologica nonostante le misure protettive, l’imputato può essere escluso dall’interrogatorio purché il suo diritto di essere sentito possa essere garantito in altro modo.77 6 L’esclusione non si applica al difensore; occorre tuttavia adottare le misure protettive atte a evitare che il minorenne sia esposto a una grave pressione psicologica.78 77 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). 78 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |