|
Art. 169 Per protezione di se stesso o di persone vicine
1 Chiunque può rifiutare la testimonianza se la sua deposizione originasse elementi a suo carico in modo tale da:
2 La facoltà di non deporre sussiste anche se con la sua deposizione l’interessato originasse elementi a carico di una persona a lui vicina ai sensi dell’articolo 168 capoversi 1–3; è fatto salvo l’articolo 168 capoverso 4. 3 Chiunque può rifiutare la testimonianza se con la sua deposizione esponesse a un grave pericolo la sua vita o la sua integrità fisica o la vita o l’integrità fisica di una persona a lui vicina ai sensi dell’articolo 168 capoversi 1–3 oppure esponesse se stesso o una tale persona a un altro grave svantaggio non evitabile con misure protettive. 4 La vittima di un reato contro l’integrità sessuale ha in ogni caso facoltà di non rispondere alle domande concernenti la sua sfera intima. |