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Art. 18 Giudice dei provvedimenti coercitivi
1 Il giudice dei provvedimenti coercitivi è competente per disporre la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza e, in quanto previsto dal presente Codice, per disporre o approvare ulteriori provvedimenti coercitivi. 2 Chi funge da giudice dei provvedimenti coercitivi non può essere giudice del merito nella medesima causa. |