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Art. 180 Posizione giuridica
1 Le persone di cui all’articolo 178 lettere b–g non sono tenute a deporre; si applicano loro per analogia le disposizioni sull’interrogatorio dell’imputato. 2 L’accusatore privato (art. 178 lett. a) è tenuto a deporre dinanzi al pubblico ministero e dinanzi al giudice, nonché dinanzi alla polizia se l’interrogatorio è effettuato su mandato del pubblico ministero. Sono inoltre applicabili per analogia le disposizioni concernenti i testimoni, ad eccezione dell’articolo 176. |