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Art. 19 Tribunale di primo grado
1 Il tribunale di primo grado giudica in primo grado tutti i reati che non sono di competenza di altre autorità. 2 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere quale tribunale di primo grado un giudice unico incaricato di giudicare:
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |