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Art. 204 Salvacondotto
1 Se occorre citare persone che si trovano all’estero, il pubblico ministero o chi dirige il procedimento in giudizio può concedere loro un salvacondotto. 2 Chi ha ottenuto un salvacondotto non può essere arrestato né essere sottoposto ad altre misure restrittive della libertà in Svizzera per reati o condanne risalenti a un’epoca antecedente la sua partenza. 3 Il salvacondotto può essere vincolato a condizioni. In tal caso gli interessati vanno avvisati che il salvacondotto decade qualora non si attengano alle condizioni poste. |