Art. 205 Obbligo di comparire, impedimento e mancata comparizione
1 Chi è oggetto di una citazione emessa da un’autorità penale deve darvi seguito. 2 Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all’autorità citante; l’impedimento va motivato e per quanto possibile provato. 3 Una citazione può essere revocata per gravi motivi. La revoca ha effetto soltanto dal momento in cui è stata notificata al citato. 4 Chi ingiustificatamente non dà seguito a una citazione da parte del pubblico ministero, dell’autorità penale delle contravvenzioni o del giudice o lo fa troppo tardi può essere punito con una multa disciplinare e tradotto all’autorità citante con la forza pubblica. 5 Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura contumaciale. |