|  | 
| 
                            
                                
                                    Art. 22 Giurisdizione cantonale 
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                             Le autorità penali cantonali perseguono e giudicano i reati previsti dal diritto federale; sono fatte salve le eccezioni di legge. | 

