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Art. 223 Contatti con il difensore nella procedura di carcerazione
1 Nella procedura di carcerazione, il difensore può assistere agli interrogatori dell’imputato e ad altre assunzioni di prove. 2 Nella procedura di carcerazione svolta dinanzi al pubblico ministero e al giudice, l’imputato può in ogni tempo consultarsi con il difensore, per scritto od oralmente, senza sorveglianza. |