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Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP)

Art. 223 Contatti con il difensore nella procedura di carcerazione

1 Nel­la pro­ce­du­ra di car­ce­ra­zio­ne, il di­fen­so­re può as­si­ste­re agli in­ter­ro­ga­to­ri dell’im­pu­ta­to e ad al­tre as­sun­zio­ni di pro­ve.

2 Nel­la pro­ce­du­ra di car­ce­ra­zio­ne svol­ta di­nan­zi al pub­bli­co mi­ni­ste­ro e al giu­di­ce, l’im­pu­ta­to può in ogni tem­po con­sul­tar­si con il di­fen­so­re, per scrit­to od oral­men­te, sen­za sor­ve­glian­za.