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Art. 225 Procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi
1 Ricevuta la proposta del pubblico ministero, il giudice dei provvedimenti coercitivi convoca senza indugio per un’udienza a porte chiuse il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore; può obbligare il pubblico ministero a parteciparvi. 2 Su domanda, il giudice dei provvedimenti coercitivi consente all’imputato e al suo difensore di esaminare previamente gli atti in suo possesso. 3 Chi non compare all’udienza per un motivo legittimo può presentare conclusioni per scritto oppure rinviare a precedenti memorie o istanze. 4 Il giudice dei provvedimenti coercitivi assume le prove immediatamente disponibili e atte a corroborare o infirmare gli indizi di reato o i motivi di carcerazione. 5 Se l’imputato rinuncia espressamente all’udienza, il giudice dei provvedimenti coercitivi può decidere in procedura scritta in base alla proposta del pubblico ministero e alle memorie e istanze dell’imputato.114 114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |