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Art. 231 Carcerazione di sicurezza dopo la sentenza di primo grado
1 Nella sua sentenza, il tribunale di primo grado decide se il condannato va posto o mantenuto in carcerazione di sicurezza:
2 Se l’imputato incarcerato è assolto e se il tribunale di primo grado ne dispone la liberazione, il pubblico ministero può:
3 Se l’appello è ritirato, il tribunale di primo grado decide sul computo della durata della carcerazione dopo la sentenza. 116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |