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Art. 232 Carcerazione di sicurezza durante la procedura dinanzi al tribunale d’appello
1 Se motivi di carcerazione emergono soltanto durante la procedura dinanzi al tribunale d’appello, chi dirige il procedimento in sede di appello ordina senza indugio l’accompagnamento coattivo della persona da incarcerare e la sente. 2 Chi dirige il procedimento in sede di appello decide entro 48 ore dall’accompagnamento coattivo; la sua decisione non è impugnabile. |