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Art. 238 Cauzione
1 Se vi è pericolo di fuga, il giudice competente può disporre il deposito di una somma di denaro da parte dell’imputato per garantire che questi non si sottrarrà agli atti procedurali o a una sanzione privativa della libertà. 2 L’importo della cauzione è determinato in funzione della gravità dei reati contestati all’imputato e tenuto conto della sua situazione personale. 3 La cauzione può essere versata in contanti o mediante la garanzia di una banca o di un’assicurazione in Svizzera. |