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Art. 240 Devoluzione della cauzione
1 Se l’imputato si sottrae al procedimento o all’esecuzione di una sanzione privativa della libertà, la cauzione è devoluta alla Confederazione o al Cantone il cui giudice l’ha ordinata. 2 Qualora la cauzione sia stata versata da un terzo, si può rinunciare alla devoluzione se il terzo ha fornito tempestivamente alle autorità informazioni che avrebbero permesso la cattura dell’imputato. 3 In merito alla devoluzione della cauzione decide l’autorità dinanzi alla quale la causa è pendente o che se ne è occupata per ultima. 4 La cauzione devoluta è utilizzata in applicazione analogica dell’articolo 73 CP119 a copertura delle pretese dei danneggiati e, se vi è un’eccedenza, a copertura delle pene pecuniarie, delle multe e delle spese procedurali. Un’eventuale ulteriore eccedenza è devoluta alla Confederazione o al Cantone. |