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Art. 241 Mandato
1 Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto. 2 Il mandato indica:
3 Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può ordinare l’ispezione di orifizi e cavità corporei non visibili esternamente e può, senza mandato, eseguire perquisizioni; essa ne informa senza indugio le autorità penali competenti. 4 La polizia può perquisire una persona fermata o arrestata, in particolare per garantire la sicurezza di persone. |