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Art. 251 Principio
1 L’ispezione corporale comprende l’esame dello stato fisico o mentale di una persona. 2 L’imputato può essere sottoposto a ispezione corporale per:
3 Interventi nell’integrità fisica dell’imputato possono essere ordinati soltanto se non gli arrecano dolori particolari, né compromettono la sua salute. 4 Le persone non imputate possono essere sottoposte contro il loro volere a ispezioni corporali e a interventi nella loro integrità fisica soltanto se indispensabile per far luce su uno dei reati di cui agli articoli 111–113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 o 191 CP122.123 123 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 30 set. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 20122575; FF 2010 49414967). |