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Art. 257 Prelievi effettuati su condannati 131
Nella sentenza il giudice può disporre il prelievo di un campione e l’allestimento di un profilo del DNA di una persona condannata per un crimine o un delitto, se in base a indizi concreti si può ritenere che il condannato possa compiere ulteriori crimini e delitti. 131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |