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Art. 268 Sequestro a copertura delle spese
1 Il patrimonio dell’imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire:
2 Nell’operare il sequestro l’autorità penale tiene conto del reddito e della situazione patrimoniale dell’imputato e della sua famiglia. 3 Sono esclusi dal sequestro i valori patrimoniali non pignorabili ai sensi degli articoli 92–94 della legge federale dell’11 aprile 1889152 sulla esecuzione e sul fallimento. |