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Art. 269ter Impiego di programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni 180
1 Il pubblico ministero può disporre l’introduzione di programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in un sistema di trattamento dei dati allo scopo di intercettare e trasferire il contenuto delle comunicazioni e i metadati delle telecomunicazioni non criptati se:
2 L’ordine di sorveglianza del pubblico ministero indica:
3 I dati non menzionati nel capoverso 1 che sono raccolti mediante i programmi informatici citati devono essere immediatamente distrutti. Le informazioni ottenute grazie a tali dati non possono essere utilizzate. 4 Il pubblico ministero tiene una statistica di tali sorveglianze. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 180 Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283). |