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Art. 288 Identità fittizia e garanzia dell’anonimato
1 La polizia assegna un’identità fittizia all’agente infiltrato.223 2 Il pubblico ministero può garantire all’agente infiltrato che non rivelerà la sua vera identità nemmeno nell’ambito di un procedimento giudiziario in cui questi compaia come persona informata sui fatti o come testimone. 3 Se l’agente infiltrato ha commesso un reato nel corso dell’intervento, il giudice dei provvedimenti coercitivi decide sotto quale identità si svolge il procedimento penale. 223 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012 sull’inchiesta mascherata e l’indagine in incognito, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 20131051; FF 2012 49394955). |