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Art. 298d Fine e comunicazione
1 La polizia o il pubblico ministero che le ha ordinate pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:
2 La polizia comunica al pubblico ministero la fine delle indagini in incognito. 3 La fine dell’intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l’agente in incognito. 4 Alla comunicazione delle indagini in incognito si applica per analogia l’articolo 298 capoversi 1 e 3. |