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Art. 301 Diritto di denuncia
1 Ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un’autorità di perseguimento penale. 1bis Il denunciante può chiedere all’autorità di perseguimento penale una conferma della denuncia presentata oralmente a verbale.228 2 Su richiesta, l’autorità di perseguimento penale comunica al denunciante se è avviato un procedimento penale e come lo stesso viene espletato. 3 Il denunciante che non sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di altri diritti procedurali. 228 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |