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Art. 305 Informazione della vittima e annuncio dei casi 230231
1 Durante il primo interrogatorio la polizia e il pubblico ministero informano compiutamente la vittima in merito ai suoi diritti e obblighi nel procedimento penale. 2 Nella stessa occasione la polizia e il pubblico ministero informano inoltre la vittima in merito a:232
3 La polizia e il pubblico ministero trasmettono a un consultorio il nome e l’indirizzo della vittima se quest’ultima vi acconsente. 4 I capoversi 1–3 si applicano per analogia ai congiunti della vittima. 5 L’osservanza delle disposizioni del presente articolo deve essere messa a verbale. 230 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103267;FF 2008 7093). 231 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d’informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833855). 232 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d’informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833855). 233 Introdotta dal n. I 3 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d’informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833855). |