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Art. 311 Raccolta delle prove ed estensione dell’istruzione
1 Il pubblico ministero raccoglie personalmente le prove. La Confederazione e i Cantoni determinano in che misura egli possa delegare singoli atti istruttori ai suoi collaboratori. 2 Il pubblico ministero può estendere l’istruzione ad altre persone o ad altri reati. L’articolo 309 capoverso 3 è applicabile. |