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Art. 314 Sospensione
1 Il pubblico ministero può sospendere l’istruzione in particolare se:
2 Nel caso di cui al capoverso 1 lettera c, la sospensione è limitata a tre mesi; può essere prorogata di altri tre mesi, ma una volta sola. 3 Prima di sospendere il procedimento, il pubblico ministero raccoglie le prove che rischiano di andare perdute. Spicca un mandato di ricerca se l’autore o il suo luogo di soggiorno non è noto. 4 Il pubblico ministero notifica la sospensione all’imputato, all’accusatore privato e alla vittima. 5 Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull’abbandono del procedimento. |