Art. 316
1 Se il procedimento concerne reati perseguibili a querela di parte, il pubblico ministero può convocare il querelante e l’imputato a un’udienza di conciliazione. La mancata comparizione del querelante vale quale ritiro della querela. 2 Se entra in considerazione un’impunità a seguito di riparazione secondo l’articolo 53 CP234, il pubblico ministero convoca il danneggiato e l’imputato a un’udienza allo scopo di ottenere la riparazione. 3 L’avvenuta conciliazione è messa a verbale e l’accordo è firmato dagli interessati. Il pubblico ministero abbandona quindi il procedimento. 4 Se l’imputato non compare all’udienza di conciliazione di cui al capoverso 1 o 2 oppure l’udienza ha esito negativo, il pubblico ministero apre senza indugio l’istruzione. In casi motivati può obbligare il querelante a prestare entro dieci giorni una cauzione per le spese e le indennità. |