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Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP)

Art. 32 Foro in caso di reati commessi all’estero o di incertezza circa il luogo del reato

1 Se il rea­to è sta­to com­mes­so all’este­ro o se non si può de­ter­mi­na­re il luo­go in cui il rea­to è sta­to com­mes­so, il per­se­gui­men­to e il giu­di­zio com­pe­to­no al­le au­to­ri­tà del luo­go in cui l’im­pu­ta­to ha il do­mi­ci­lio o la di­mo­ra abi­tua­le.

2 Se l’im­pu­ta­to non ha né do­mi­ci­lio né di­mo­ra abi­tua­le in Sviz­ze­ra, so­no com­pe­ten­ti le au­to­ri­tà del suo luo­go d’ori­gi­ne; in su­bor­di­ne, le au­to­ri­tà del luo­go in cui l’im­pu­ta­to è sta­to re­pe­ri­to.

3 Se non è da­to al­cun fo­ro se­con­do i ca­po­ver­si 1 e 2, so­no com­pe­ten­ti le au­to­ri­tà del Can­to­ne che ha chie­sto l’estra­di­zio­ne.