Art. 329 Esame dell’accusa; sospensione e abbandono del procedimento
1 Chi dirige il procedimento esamina se:
2 Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l’accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi. 3 Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa. 4 Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall’abbandono il diritto di essere sentiti. L’articolo 320 è applicabile per analogia. 5 L’abbandono riguardante soltanto singoli capi d’accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza. |