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Art. 330 Preparazione del dibattimento
1 Se si deve entrare nel merito dell’accusa, chi dirige il procedimento prende senza indugio le disposizioni necessarie per il dibattimento. 2 In caso di autorità giudicante collegiale, chi dirige il procedimento fa circolare gli atti. 3 Chi dirige il procedimento informa la vittima sui suoi diritti, sempre che non lo abbiano già fatto le autorità di perseguimento penale; l’articolo 305 è applicabile per analogia. |