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Art. 332 Udienze preliminari
1 Chi dirige il procedimento può citare le parti a comparire a un’udienza preliminare al fine di regolare le questioni organizzative. 2 Chi dirige il procedimento può altresì citare le parti a comparire a udienze di conciliazione conformemente all’articolo 316. 3 Se non è verosimilmente possibile assumere una prova nel dibattimento, chi dirige il procedimento può assumerla anticipatamente, affidare tale compito a una delegazione dell’autorità giudicante o, nei casi urgenti, al pubblico ministero oppure far assumere la prova mediante assistenza giudiziaria. Alle parti è data l’opportunità di partecipare a siffatte assunzioni di prove. |