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Art. 339 Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali
1 Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell’autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti. 2 In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente:
3 Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite. 4 Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali. 5 Nell’ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove. |