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Art. 351 Pronuncia e comunicazione della sentenza
1 Se è in grado di decidere nel merito dell’accusa, il giudice, con sentenza, pronuncia sulla colpevolezza, sulle sanzioni e sulle altre conseguenze. 2 La sentenza è pronunciata in tutti i punti a maggioranza semplice dei membri del collegio giudicante. Ciascun membro del collegio giudicante è tenuto ad esprimere il proprio voto. 3 Il giudice comunica la sentenza conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 84. |